Avvocato Domenico Esposito
 

 

SPESE DI SPEDIZIONE FATTURA SEMPRE A CARICO DELL’EMITTENTE

Lo prevede l'art 21 del D.P.R. 633/72: «le spese di emissione di fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo».

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MILANO
Avv. Olga Zaccaro - Sez. 2A civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile N.R.G. 14488/05 discussa all'udienza del 14/09/2005

Oggetto: Accertamento negativo

VERTENTE TRA

(…) elettivamente domiciliato presso (…) in Milano, via (…), il quale lo rappresenta, ex art. 317 c.p.c., per delega in calce all'atto di citazione.
C.F. (…)

PARTE ATTRICE

CONTRO

TELECOM Italia S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, avv. Francesco Orsenigo, con sede in Milano, Piazza Affori, n.2 elettivamente domiciliata in Milano, via L. Manara, n. 11, presso e nello studio dell'avv. (…) la quale, la rappresenta e difende per procura in calce dell’atto di citazione.

C.F. 00488410010

CONVENUTA

CONCLUSIONI PER L'ATTORE:

Ogni domanda, eccezione ed istanza contraria disattesa, voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare che è priva di titolo la pretesa avanzata, nei confronti del sig. (…), da Telecom Italia S.p.A. nella bolletta N°RZ00244283 per il pagamento di € 0,17 quale contributo spese di spedizione della bolletta stessa
Vinte le spese

Tutto ciò premesso, a mezzo del proc. sottoscritto, Telecom Italia S.p.A. rassegna le seguenti

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA

PRELIMINARMENTE:
• per mere ragioni di speditezza e di economia processuale, conferma la rinuncia effettuata a verbale circa l'eccezione formulata in via preliminare ed assorbente relativa all'improcedibilità dell'azione;

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
• voglia Codesto Ill.mo Giudice di Pace - considerate le deduzioni tutte ed analizzata la documentazione in atti - rigettare integralmente le domande tutte come proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque inammissibili e/o improcedibili, condannando conseguentemente l’attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.

Milano, 14 Settembre 2005

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. (…), premettendo di essere titolare di utenza telefonica, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Milano, la Telecom Italia S.p.A., per ivi sentire accertare la non debenza della pretesa della stessa al pagamento delle spese di spedizione del conto telefonico vantato nella bolletta telefonica N°RZ00244283, in quanto priva di titolo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 co. 8 D.P.R. 633/72 e 18 D.M 197/97.

Si costituiva in giudizio la convenuta, Telecom Italia S.p.A., previo deposito della comparsa di costituzione e risposta, deducendo, preliminarmente, l'improponibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione avanti il competente Ufficio Amministrativo Regionale, nonché, nel merito, il rigetto della domanda attorca per infondatezza della stessa. Concesso un rinvio della causa per il deposito di eventuali memorie di repliche ed istruttorie, nonché per il deposito dì ulteriore documentazione, all'udienza del 11.05.2005 le parti, concordemente, chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, previa rinuncia, da parte delia convenuta, all'eccezione preliminare di improponibilità dell'azione.

All'udienza del 14.09.2005, quindi, parte attrice precisava le conclusioni, riportandosi a quelle formulate nelle note conclusionali, mentre parte convenuta precisava le conclusioni come da foglio separato, costituente parte integrale del verbale di udienza, nonché della presente, e il Giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, rilevato che parte convenuta rinunciava all'eccezione di improponibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione avanti il competente Ufficio Amministrativo Regionale, non ritiene questo Giudice di pronunziarsi in ordine alla stessa.

Nel merito la domanda formulata da parte attrice è fondata, quindi va accolta.

Parte attrice propone domanda al fine di sentire accertare la mancata titolarità della convenuta alla richiesta di pagamento delle spese di spedizione del conto telefonico, invocando, a supporto delle proprie argomentazioni, il comma 8 dell'ari. 21 del D.PR. n. 633/72, nonché l'art 18 del D M 197/97

Prevede, espressamente, l'art 21 del D.P R n. 633/72, che «le spese di emissione di fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo».

In merito all'interpretazione di tale norma parte convenuta sostiene che il divieto posto dall'art. 21 del DPR n 633/72, non concerne le spese per l'invio a domicilio dei documenti, bensì le spese di emissione della fattura, nonché, in generale le altre spese relative ai conseguenti adempimenti e formalità previsti dalla normativa in materia di IVA, quali ad esempio, le annotazione di cui all'art 23 del D P R 633/72 e la conservazione delle fatture di cui all'art. 39 dello stesso DPR, sostenendo, pertanto, che è necessario definire e separare nettamente il concetto ed il momento dell'emissione della fattura da quello della spedizione, in particolare che la fattura commerciale «deve considerarsi emessa nel momento in cui ne viene eseguita la registrazione, mentre la consegna o la spedizione al destinatario segnano solo il momento di ricorrenza del termine per l'effettuazione di detta registrazione e di conseguenza i costi di spedizione della fattura non possono essere imputati alla fase precedente l'emissione in quanto costituisce una fase temporale distinta e successiva a quella dell'emissione».

Tale interpretazione non è condivisa da questo Giudice, il quale ritiene di esaminare, congiuntamente all'art 21, comma 8 del DPR 633/72, il comma 1 dello stesso articolo, il quale statuisce che «la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte» e non all'atto e alla data della sua materiale redazione e, pertanto, la dicotomia tra emissione e spedizione non ha ragione di esistere, in quanto è indiscutibile ed inequivocabile che le spese di spedizione sono strettamente connesse all'emissione della fattura

Pertanto, poiché, secondo la previsione di tale comma «la fattura si ha per emessa all'atto della consegna o spedizione all'altra parte», deve ritenersi che la consegna e la spedizione facciano parte dei «conseguenti adempimenti e finalità» che, non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo

Non assume, altresì, alcun pregio il richiamo di parte convenuta all'art 14 punto 6 delle «Condizioni generali di abbonamento», allorquando prevedono che «le spese postali di spedizione della fattura sono addebitate al cliente», posto che, in ogni caso, le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contatto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle utilizzando l'ordinaria diligenza, e parte convenuta non ha dato prova alcuna che l'attore le conoscesse o che le avrebbe potuto conoscere, rilevato, altresì, che seppure le stesse sono contenute nell'elenco telefonico, in ogni caso, parte attrice, avrebbe avuto modo di conoscerle solo dopo la conclusione del contratto, poiché gli elenchi telefonici, solitamente, vengono consegnati successivamente alla stipula del contratto telefonico.

Pertanto, poiché Telecom Italia S.p.A. non ha provato, né altrimenti risulta in atti, che il sig. (…) conoscesse la clausola 14 delle Condizioni Generali di Contratto, né che il sig. (…) avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza conoscere detta clausola, troverà applicazione l'art. 1341, comma 1 c.c. e la clausola 14 non potrà trovare effetto nei confronti del sig. (…).

Premesso tutto quanto sopra, deve ritenersi l'illegittimà della richiesta di parte convenuta al pagamento delle spese di spedizione del conto telefonico.

Ricorrono giusti motivi, ex art. 92, comma 2, c.p e , per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza respinta, così provvede

a) Accerta e dichiara non dovuta a Telecom Italia S p.A. per i motivi espressi in motivazione, la somma di €. 0,17 esposta nella bolletta N°RZ00244283 del 06/12/2004, quale spesa di spedizione del conto telefonico:

b) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva.

Milano, 02.11.2005

Il Giudice di Pace
Avv. Olga Zaccaro